Fase 1: IL SOGNO SEMBRA REALTA’: il testo originario dell’ART BONUS pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (31/05/2014)

gazzetta

L’Art. 12, comma 3 del decreto ‘Art Bonus’ entrato in vigore in data 01/06/2014, annuncia la liberalizzazione delle riproduzioni di tutti i beni culturali, compresi dunque i documenti di archivio e i manoscritti:

Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali,  al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti:
«o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purche’ attuate
senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;

b) all’articolo 108, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attivita’, purche’ attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalita’ che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ l’uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

Il testo integrale della Gazzetta Ufficiale è consultabile qui:  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg


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Fase 1: La RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Camera dei Deputati annuncia il senso della novità (31/05/2014)

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La relazione illustrativa della Camera dei Deputati accompagna il decreto “Art Bonus” presentato in Parlamento in data 31 maggio 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. La relazione chiarisce la volontà del legislatore di estendere la liberalizzazione a tutti i beni culturali con esonero dall’obbligo di autorizzazione preventiva e con l’unico vincolo di tutela che impone il ricorso a tecniche di riproduzione che non comportino un contatto diretto con il supporto materiale (no fotocopie o scansioni, sì a scatti a distanza con la fotocamera o smartphone). In particolare a proposito dell’art. 12 comma 3 si legge:

L’imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall’altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

L’introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione – con esonero anche dall’obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi).

Relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, […] i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.

Scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini – lucrativi o non lucrativi – cui è diretta l’attività svolta.

L’intero testo si può leggere nel sito web ufficiale della Camera dei Deputati:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780

Fase 2: LO STOP. Si escludono dalla liberalizzazione i beni bibliografici e archivistici: l’EMENDAMENTO RESTRITTIVO approvato alla Camera dei Deputati (09/07/2014)

Nel corso dell’iter di conversione del decreto Art Bonus in legge, la Camera dei Deputati approva il seguente emendamento che ESCLUDE dalla libera riproduzione i beni bibliografici e archivistici modificando l’art. 12 comma 3 del decreto poi confluito nel Codice all’art. 108 comma 3:

Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1), dopo le parole: beni culturali aggiungere le seguenti: diversi dai beni bibliografici e archivistici.

Proposta emendativa della seduta del 09/07/2014  (12.102): APPROVATO
Il video integrale della proposta emendativa proposta alla Camera è on line: https://www.youtube.com/watch?v=c-5_hPhKkW8. Il testo stenografato si può leggere anche nel sito web ufficiale della Camera dei Deputati: http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0260&tipo=documenti_seduta&pag=#

Per un commento all’emendamento si vedano gli articoli di:
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Seduta del 09/07/2014

Fase 2: LA MOZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI BB. CC. a favore della piena liberalizzazione dei beni culturali (15/07/2014)

MIBACT

In seguito all’entrata in vigore del decreto (1 giugno) si verificò qualche equivoco interpretativo del testo del decreto: alcuni istituti infatti, poco inclini a recepire la nuova norma, preferirono ritenere esclusi dal campo di applicazione dello stesso i beni archivistici e bibliografici, in quanto nell’atto dello “sfogliare” i documenti per fotografarli si creerebbe quel ‘contatto’ che la norma escluderebbe (si veda qui il dettato del decreto). Il Consiglio Superiore dei BB. CC. ritenne allora opportuno intervenire per fare chiarezza, e il 15 luglio approvò all’unanimità una mozione ufficiale invocando l’emanazione di una circolare per confermare che il decreto estende la sua validità a TUTTI i beni culturali, e che il limite del contatto diretto è da intendersi SOLO in relazione alla tecnica di riproduzione dei beni culturali (sì alle foto a distanza, no alle fotocopie/scansioni).

Il Consiglio, tuttavia, non era ancora stato informato che appena sei giorni prima (il 9 luglio), era già stato approvato un emendamento di segno opposto che, nell’escludere i beni archivistici e bibliografici dalla libera riproduzone, di fatto rendeva non più attuale la delibera del Consiglio. Si riporta qui di seguito il testo della mozione:

Il CONSIGLIO sottolinea, a tal proposito, come la norma si riferisca chiaramente ai beni culturali intesi nell’accezione più ampia e non faccia distinzione tra gli Istituti culturali, comprendendo non solo i musei, ma anche gli archivi, le biblioteche, etc. Si rende libera per la prima volta la riproduzione di qualsiasi bene culturale dal pagamento di qualunque tipo di canone e si abolisce la necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva alla riproduzione.

Ferma restando l’imprescindibile necessità di garantire la corretta conservazione del bene culturale, il Consiglio Superiore sottolinea che l’opportuna limitazione prevista dalla norma – il mancato contatto diretto con il bene culturale – vada intesa in riferimento alla tecnica di riproduzione (ad esempio un calco o una scansione e/o fotocopia di un documento), che potrebbe comportare il suo potenziale danneggiamento, e non in riferimento a strumenti, come macchina digitale o smartphone, utilizzati nel corso della normale consultazione di un documento. Si auspica pertanto che la circolare affermi la libertà di riproduzione digitale anche dei volumi, delle carte e dei documenti normalmente consultabili.

Il testo integrale della mozione è scaricabile dal seguente link:

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1406010042551_Mozione_in_merito_alla_libera_riproduzione_di_beni_culturali.pdf

Fase 2: LETTERA AL MINISTRO FRANCESCHINI: l’invito dei ricercatori a rimuovere l’emendamento (20/07/2014)

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Quasi immediata la reazione di alcuni ricercatori che hanno indirizzato una lettera al Ministro Dario Franceschini nel tentativo, poi rivelatosi vano, di cassare l’emendamento della Camera una volta che il testo del decreto era giunto al Senato per la conversione in legge. Di fatto il voto di fiducia in seguito al quale il decreto è divenuto legge ha blindato il testo del decreto senza permettere alcuna modifica. Qui di seguito il testo integrale della lettera:

 

Al Ministro dei Beni e Attività Culturali
On. le Dario Franceschini

e p.c.
al Presidente della Commissione VII del Senato
On. le Andrea Marcucci

al Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici
Prof. Giuliano Volpe
OGGETTO: Liberalizzazione riproduzioni di beni culturali a scopo di studio

Onorevole Ministro,

tra le novità introdotte dal decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (cd. Art Bonus) risulta particolarmente apprezzabile il terzo comma dell’articolo 12, grazie al quale è stata liberalizzata la riproduzione di tutti i beni culturali e sul quale ci si intende qui soffermare. Come è stato ribadito pubblicamente da Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, il contenuto originario del decreto rischia oggi di essere polverizzato a causa di un dissennato emendamento approvato in sede di conversione del decreto in legge alla Camera dei Deputati che esclude dalla liberalizzazione sia i beni archivistici sia quelli bibliografici. Nella ferma convinzione di interpretare le esigenze diffuse di chi è impegnato nello studio, nella valorizzazione e nella promozione dei beni culturali, dagli studiosi ai professionisti del settore, con il presente appello si richiede con forza di ripristinare l’intento originario del decreto.
Dal primo giugno con l’entrata in vigore del decreto nelle biblioteche pubbliche e negli Archivi di Stato è stato finalmente possibile riprodurre liberamente con la propria fotocamera digitale documenti di archivio e manoscritti eliminando una volta per tutte la corresponsione di qualsiasi canone di riproduzione, ma al tempo stesso è stata soppressa la richiesta di autorizzazione preventiva e di concessione per eventuali pubblicazioni qualora non vi fosse fine di lucro, nell’ambito di una semplificazione nelle procedure amministrative da cui traggono senz’altro vantaggio gli stessi istituti culturali. Per i numerosi studenti, dottorandi e ricercatori che frequentano e animano ogni giorno archivi e biblioteche, spesso carenti di risorse economiche, ciò ha comportato naturalmente straordinari benefici non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di tempo, soprattutto negli istituti in cui la riproduzione era affidata in esclusiva a ditte private in outsourcing. In definitiva il principio costituzionale della libertà di ricerca (art. 9) avrebbe trovato in questo modo la sua più piena e matura espressione.
Il sogno appena descritto purtroppo si è rivelato assai effimero: in data 9 luglio, poco più di un mese dopo l’entrata in vigore del decreto, nel corso della conversione in legge del decreto, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che di fatto annullava la portata rivoluzionaria del decreto escludendo dalla libera riproduzione i beni bibliografici e archivistici. Tale emendamento restrittivo porta la firma dell’on. Flavia Nardelli Piccoli, segretaria della Commissione Cultura della Camera, ed è stato sottoscritto da tutti i componenti del Partito Democratico di questa commissione e di quella delle Attività produttive.
Le ragioni di una simile retromarcia non sono ancora note. Sono comunque da escludere a priori possibili ragioni legate alla conservazione, in quanto l’attività di riproduzione a distanza avviene contestualmente alla consultazione, anzi ne diventa parte integrante; di conseguenza i fondi speciali e di particolare pregio che si conservano negli archivi, essendo esclusi normalmente dalla consultazione rimarrebbero esclusi anche dalla libera riproduzione, come infatti avviene ancora presso l’Archivio di Stato di Firenze, che ha prontamente recepito il decreto, ma che domani, se l’emendamento diventa legge, potrebbe tornare a vietare la libera riproduzione. E’ vero semmai l’esatto contrario, in quanto la libertà nell’uso della fotocamera digitale risponde assai meglio alle esigenze prioritarie di conservazione dei beni culturali: sarà infatti sufficiente qualche scatto per evitare non solo il contatto diretto con il supporto, ma anche la manipolazione fisica dei documenti (e quindi la loro usura), che le consultazioni ripetute e prolungate nel tempo inevitabilmente comportano.
E’ più verosimile che l’emendamento sia stato il frutto di pressioni sorte in seno alla stessa amministrazione archivistica o di altri enti di conservazione e che, una volta sottoposta ai deputati sia stata prontamente accolta senza tuttavia che la maggior parte dei sottoscrittori si sia adeguatamente soffermata a valutare la reale portata di tale modifica. Si è forse inteso assecondare una spinta reazionaria da parte di chi vedrebbe ridotto in questo modo i propri ambiti di controllo, cioè di potere discrezionale di intervento. E’ superfluo rimarcare tuttavia che l’unico e primario interesse da salvaguardare sia piuttosto quello pubblico legato alla libertà della ricerca e tutelato nel modo più solenne dalla Costituzione, al cui dettato del resto si richiama esplicitamente la relazione della Camera dei Deputati che ha accompagnato il decreto nella redazione originaria e da Lei stesso firmato. Se si mantenesse la modifica apportata dall’emendamento, da un lato si permetterebbero le fotografie nei musei, dall’altro si escluderebbero dalla libera riproduzione i documenti d’archivio e i manoscritti delle biblioteche creando una incomprensibile eccezione nell’applicazione del dettato costituzionale al quale si richiama il decreto che, non a caso, nella versione originaria non opera alcuna distinzione tra i beni culturali oggetto di liberalizzazione.
L’auspicio è dunque che nei prossimi giorni, in sede di discussione al Senato, si possa meditare più a fondo sulle gravi ripercussioni che inevitabilmente questa repentina inversione di marcia comporterebbe sull’attività di ricerca. In caso contrario si perderebbe una volta per sempre una formidabile occasione di riforma. Non solo, sarebbe anche l’ennesima dimostrazione della scarsa determinazione della politica di agire sulla pubblica amministrazione che, è bene ricordare, deve trovare la sua prima vocazione nel servire la Repubblica e i suoi cittadini.
In nome del principio della libertà di ricerca, con la presente si fa appello a Lei, onorevole Ministro, e al Partito Democratico di cui è autorevole membro, affinché l’emendamento proposto alla Camera il 9 luglio da alcuni degli esponenti dello stesso partito, sia rimosso nel corso dei lavori in Senato prima della sua definitiva conversione in legge, al fine di ripristinare il dettato espresso nella sua prima formulazione favorendo quindi la libera riproduzione per fini di studio dei documenti degli archivi storici, dei manoscritti e delle opere a stampa non più tutelate da copyright nelle biblioteche.
E’ giunto il momento di cambiare finalmente passo, anche attraverso iniziative concrete ed esemplari come questa volte a promuovere la ricerca storica, per definizione condotta sulle fonti documentarie, la quale langue ormai da tempo in Italia, costringendo, oggi più che mai, una moltitudine di giovani studiosi all’emigrazione per continuare a svolgere con passione e profitto la propria attività di ricerca.
RingraziandoLa per la cortese attenzione, voglia gradire i più cordiali saluti con l’augurio di buon lavoro.

Andrea Brugnoli, dottore di ricerca in Storia medievale (Università di Verona)

Mirco Modolo, dottore di ricerca in Archeologia (Università Roma Tre)

Fabrizio Federici, dottore di ricerca in Storia dell’Arte (Scuola Normale Superiore)

Angelo Restaino, dottore di ricerca in Paleografia Latina (Università La Sapienza)

Giulio Del Buono, dottore di ricerca in Archeologia (Università Roma Tre)

Roma, 20 luglio 2014

Fase 3: EPILOGO. L’emendamento diventa LEGGE: per archivi e biblioteche si torna al regime precente (08/08/2014)

Un'immagine 'rubata' da una biblioteca romana: il messaggio è sufficientemente chiaro?
Un’immagine ‘rubata’ dalla sala consultazione manoscritti di una biblioteca romana.

Dalla Camera dei Deputati il decreto emendato passa al Senato e, in seguito al voto di fiducia, il 29 luglio l’Art Bonus diventa legge.

La circolare 22 dell’8 agosto 2014 della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale sancisce ufficialmente il ritorno allo status quo ante in seguito alla conversione in legge del decreto “Art Bonus”, che con l’approvazione dell’emendamento ha escluso dalla libera riproduzione i beni bibliografici e archivistici: FINE dell’iter legislativo, ma anche INIZIO del nostro percorso.

… Il paradosso è che oggi è possibile fotografare LIBERAMENTE un codice di disegni al Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi o ad una qualsiasi collezione di stampe o disegni (che non è nè biblioteca nè archivio, ma istituzione museale), mentre è PROIBITO fotografare un codice simile depositato in una biblioteca o in un archivio, in quanto qualificato come bene archivistico o bibliografico.

La circolare è scaricabile da qui:  Lex 29.07.14 n. 106 (1) riproduzioni ultima

marciana