1875

R.d. 27 maggio 1875 n. 2552, recante norme per l’ordinamento generale degli Archivi di Stato
Art. 69. Sancisce la libera e gratuita ammissione negli Archivi di Stato per ricerca, lettura e copie per uso letterario e scientifico.

Art. 69. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purché ne chiedano licenza per iscritto, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi, ed assoggettandosi alle disposizioni del relativo regolamento. La domanda degli studiosi è fatta al direttore dell’archivio se si tratti di permesso non più lungo di un mese, al sopraintendente per tempo maggiore, nel qual caso essa deve venire rinnovata ogni anno. La domanda sarà anche rinnovata ogniqualvolta lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.

1911

R.d. 2 ottobre 1911 n. 1163, che approva il Regolamento per gli Archivi di Stato
Art. 88. Stabilisce i diritti per la riproduzione fotografica di documenti ma sancisce che le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento.

Art. 88. Per la riproduzione fotografica ad uso privato, di atti di archivio sarà corrisposto, oltre la tassa di ricerca, il diritto di lire cinque per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto. Nell’istanza, da presentarsi alla direzione a norma dell’art. 84, il richiedente designerà il nome del fotografo, che dovrà essere di gradimento della direzione stessa. L’autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie proscritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato all’uopo incaricato dalla direzione. Nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della riproduzione. Qualora si tratti di domande per riproduzioni con procedimenti fotografici o fotomeccanici, a scopo editoriale, il richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà di volta in volta proposto dalla Giunta del Consiglio per gli archivi e stabilito dal ministero. Il permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte ai terzi. Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento dei diritti stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate tutte le altre prescrizioni. Uguali norme devono osservarsi per calchi e lucidi. La direzione dell’archivio non potrà certificare che le fotografie, i calchi, i lucidi siano conformi all’originale, ma solo che furono riprodotti dall’originale esistente in archivio.

1923

R.d. 21 ott. 1923, n. 2367, Revisione delle entrate minori
Art. 12: Aggiorna le tariffe previste dal regolamento del 1911.

1939
L. 22 dic. 1939, n. 2006, Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno
Tabella D. Tabella dei diritti di Archivio. Al punto 6 sancisce per le riproduzioni ad uso privato l’imposizione di un canone che si somma all’onorario al fotografo, ma al punto 10 si specifica che le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento. Al punto 14 si ribadisce che gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico.

6.«Riproduzioni fotografiche ad uso privato di atti di archivio, oltre il diritto di ricerca e l’onorario al fotografo nella misura fissata al n. 5, lettera a), per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto L. 8».
10. «Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell’istanza da presentare alla direzione dell’archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della direzione stessa. l’autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con r. decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla direzione. Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la direzione può negare il permesso della riproduzione. Qualora si tratti di domande di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal ministero dell’interno sentita la giunta per gli archivi del regno. Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi. le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni».
14. «Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purché ne richiedano l’autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento».

1957

Circolare 22 ottobre 1957, Fotoriproduzione di atti di archivio per terzi
A seguito dell’istituzione delle Sezioni di Fotoriproduzione, la circolare introduce da un lato un onere per le spese di riproduzione, anche per studio: «le pubbliche Amministrazioni, come del resto i privati, sono tenute a versare l’importo della fotoriproduzione richiesta, anche nei casi nei quali siano esentate dalla corresponsione dei diritti di archivio».
Introduce una forma di esclusività sancendo che «la riproduzione di documenti d’archivio da parte di fotografi privati» sia consentita «solo quando siano richieste particolari lavorazioni non eseguibili con le attrezzature in dotazione» alla Sezione di Riproduzione.

1963

D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato
Art. 12: Istituisce all’interno del Consiglio superiore per gli archivi una Commissione per la fotoriproduzione dei documenti che deve fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli archivi dello Stato e degli enti pubblici; fornire pareri sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio; e determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Tali tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l’interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
All’art. 15 istituisce il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro finalizzato principalmente alla ricerca e alla didattica tecnico-professionale.
Art. 16 istituisce non più di quaranta Sezioni di fotoriproduzione operanti in altrettanti Archivi di Stato.
All’art. 17 istituisce lo Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
All’art. 25, lettera C conferisce alle Commissioni di sorveglianza mansioni esecutive circa le disposizioni della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti.

Art. 12 Commissione per la fotoriproduzione dei documenti.
È compito della Commissione:
a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli archivi dello (1) Stato e degli enti pubblici;
b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio;
c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l’interno; d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l’interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre 1963, n. 310]

Art. 15. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro.
È istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
È compito del Centro:
a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;
b) curare l’addestramento del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;
c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all’art. 16;
d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione. La direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.

Art. 16. Sezioni di fotoriproduzione.
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.

Art. 17. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all’archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. Presso l’archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.

Art. 25. Commissioni di sorveglianza.
Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovraintendente all’archivio centrale dello Stato o dal direttore dell’archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati.
È compito delle Commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l’ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all’art. 12;
d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato.
Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la compilazione e l’aggiornamento dei massimari di scarto.
Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l’ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l’anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell’ufficio o dal rappresentante dell’Amministrazione degli archivi di Stato.
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.

1966

Circolare Archivi, 24 maggio 1966
Stabilisce che per «evitare abusi […] ogni richiesta, avanzata da Enti o da privati al fine di ottenere la fotoriproduzione di serie archivistiche complete o di gruppi omogenei di materiale documentario, venga sottoposta alla preventiva autorizzazione di questo Ministero»; inoltre che «su ciascun fotogramma dovrà essere leggibile l’indicazione “originale conservato presso l’Archivio di Stato di …”» e «all’inizio ed alla fine di ciascuna bobina dovrà essere chiaramente leggibile la scritta “riproduzione Vistata”».

1971

L. 16 gen. 1971, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

Art. 12: Prevede per gli uffici centrali e periferici dello Stato (a rigore interpretativo quindi pure gli Archivi di Stato e le Biblioteche statali) la possibilità «di stipulare convenzioni di noleggio per uno o più apparecchi di riproduzione».
Art. 13: stabilisce che «le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio», debbano essere fissate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1990

L. 7 ago. 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Riguarda in generale l’accesso (dunque non la consultazione per ragioni di studio) agli atti amministrativi. All’art. 25, comma 1 definisce le modalità d’esercizio del diritto d’accesso alla documentazione delle pubbliche amministrazioni, sancendo che «l’esame dei documenti è gratuito» e «il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura».

1992

D.l. 14 nov. 1992, n. 433, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali
Riguarda i musei e non gli Archivi e Biblioteche. Sancisce l’ingresso dei privati nella gestione di servizi. All’art. 4 sono individuati alcuni «servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento», per i quali è possibile la concessione in appalto e coincidenti essenzialmente con servizi di libreria e caffetteria.

Art. 4.
1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale.
2. La gestione dei servizi è autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente.
3. La gestione dei servizi è affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti società o cooperative.
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.
5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall’applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

1993

L. 14 gen. 1993, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato
All’art. 4, comma 1, lettera a-bis allarga il campo di azione del d.l. 433/1992 agli Archivi di Stato e alle Biblioteche statali, per i quali sono identificati ulteriori e specifici servizi aggiuntivi nella «fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario». Sancisce dunque l’ingresso dei privati nella gestione dei servizi di riproduzione nei musei, archivi e biblioteche statali.

Allegato
All’articolo 1: al comma 1, le parole: “i musei statali” sono sostituite dalle seguenti: “i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato”

All’articolo 4 al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario”

1994

D.M. Beni culturali e ambientali, 31 gen. 1994, n. 171, Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e vendita di altri beni correlati all’informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali
Riguarda aspetti connessi alla fruizione del bene e alla sua concessione in uso a terzi a titolo strumentale o precario e precisa i termini di affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi, tra cui la fornitura di riproduzioni documentarie negli Archivi di Stato per i quali i capi d’istituto hanno facoltà di istruire gare d’appalto.
All’art. 18 stabilisce che qualunque impiego strumentale e precario dei beni in sua consegna, ivi compresa la riproduzione dei documenti degli Archivi di Stato e dei manoscritti delle Biblioteche statali, da parte di terzi debba essere soggetto ad autorizzazione e subordinato al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro, tenendo conto del bene di cui si è richiesta la riproduzione, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e delle possibili moltiplicazioni e delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime.
All’art. 19 specifica che per riproduzioni di un bene culturale per uso strettamente personale o per motivi di studio ed eseguite con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa nel pubblico non è dovuto nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso di spese vive eventualmente sostenute dall’amministrazione.

Vai al testo completo sulla Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/05/06/094A2928/sg

D.M. Beni culturali e ambientali, 8 apr. 1994, Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero
Nelle condizioni generali, al punto 2, Stabilisce che chi richieda «riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio» non è imposto alcun canone ed è richiesto il «solo rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico». Al punto 3 stabilisce che a garanzia il richiedente deve «sottoscrivere [un] impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute».
All’art. 13, III stabilisce inoltre che «salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro nonché, per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione».

Per il testo completo si può scaricare qui il Tariffario D.M. 8 aprile 1994

1999

D.Lgs. 29 ott. 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
Agli articoli 112 e 113 stabilisce che, limitatamente ai beni archivistici e librari, possano essere affidati in concessione a privati quelli per la fornitura di riproduzioni, qualora risulti finanziariamente conveniente e non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione.
All’articolo 115 assegna al capo dell’istituto la facoltà di concedere l’uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore, e di stabilire canoni e corrispettivi. Stabilisce però che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio se non per il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Articolo 112. Servizi di assistenza culturale e di ospitalità
1. Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

Articolo 113. Concessione dei servizi
1. I servizi indicati all’articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l’affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui all’articolo 99, comma 1, d’ora in poi indicati come “capo dell’istituto” provvedono all’affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l’integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.

Articolo 115 Uso strumentale e precario – riproduzione dei beni culturali
1. Il capo dell’istituto può concedere l’uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell’istituto tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell’istituto determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con l’assenso del capo dell’istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall’amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 dic. 1999, Criteri generali per l’adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo
All’articolo 2 specifica che tra le prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato per le quali richiedere agli utenti un contributo figurano le riproduzioni di documenti d’archivio a fini commerciali e le copie ed estratti di documenti d’archivio, effettuati per ragioni non di studio.

Art. 2. Prestazioni a carattere generale
1. Sono da considerare prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le attività di seguito elencate, per le quali richiedere agli utenti un contributo, ai sensi dei regolamenti di cui all’art. 1 della presente direttiva:
a) riproduzioni di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e nero, film;
b) copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio;
[…]

2002

L. 6 lug. 2002, n. 137, Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici
Art. 10: Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d’autore. Stabilisce che i decreti legislativi da adottare e le relative disposizioni correttive ed integrative in materia di beni culturali devono «aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati […]; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione».

2004

D.Lgs. 22 gen. 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

All’articolo 107 stabilisce che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione (ad esclusione dei calchi, regolati dal punto 2 dello stesso articolo), nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, e quelle in materia di diritto d’ autore.
All’articolo 108 stabilisce che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto dell’uso e destinazione, dei mezzi e modalità di riproduzione, del tipo e tempo di utilizzazione degli spazi e dei benefici economici; gli importi minimi sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente. Precisa però che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
All’articolo 109 stabilisce che qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, si deve prevedere il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia o la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale.

Articolo 107. Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Articolo 108. Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Articolo 109. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.

2005

D.M. Beni e attività culturali, 20 apr. 2005, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
All’articolo 3 stabilisce che l’autorizzazione per la riproduzione è concessa dal responsabile dell’Istituto, previa determinazione dei corrispettivi dovuti, di un’eventuale caparra e sulla base di valutazioni che tengano conto della finalità della riproduzione, del numero delle copie da realizzare, della «tollerabilità della metodica».
All’articolo 4 stabilisce per trarre copia di un bene culturale è necessario fare richiesta al responsabile dell’istituto che lo ha in consegna, avendo cura di specificare lo scopo della riproduzione; la quantità di copie; il soggetto incaricato; i mezzi e le modalità di riproduzione; l’assunzione dell’obbligo di versare i corrispettivi dovuti e di apporre sulle copie riprodotte le diciture previste; l’accettazione dell’impegno, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.
All’articolo 5 stabilisce che una volta ottenuto il nulla osta il richiedente è comunque tenuto al rispetto di alcune ulteriori condizioni: depositare presso l’amministrazione che ha in consegna il bene tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi e alle matrici delle copie medesime; non ottenere da tali copie ulteriori riproduzioni o duplicati senza preventiva autorizzazione e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi; non impiegare le copie ottenute per usi diversi da quelli dichiarati senza il consenso dell’amministrazione; apporre a ogni esemplare della riproduzione alcune indicazioni relative all’opera originale, alla sua ubicazione, all’autorizzazione ottenuta per la riproduzione del bene.

Vai al testo completo: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/beni%20culturali/2006/dlgs_24mar2006.htm

Circolare MIBAC – Direzione generale per gli archivi, n. 21 del 17 giugno 2005, Canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione di beni culturali.
Stabilisce i canoni e i corrispettivi per le riproduzioni (non facendo differenza tra canone e corrispettivo, utilizzati come sinonimi), introducendo tariffe a titolo di rimborso spese anche per riproduzioni effettuate dall’utente con mezzi propri.

Scarica qui la circolare: Circolare 21_2005[1] (1)

2014

Circolare MIBACT – Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, 7 marzo 2014, n. 5: Foto amatoriali (e MIBACT – Ufficio legislativo, 5 marzo 2104, Parere sulle foto amatoriali)
Stabilisce che ai visitatori di musei possa essere permessa la realizzazione di foto amatoriali previa firma di una dichiarazione con la quale si impegnano a un loro uso strettamente personale e senza fini di lucro.

Scarica qui la circolare e il parere dell’ufficio legislativo: circolare 5 marzo2014

D. Lgs. 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Stabilisce una pressoché completa liberalizzazione per la riproduzione senza fine di lucro di beni culturali, fatti salvi alcuni aspetti tecnici relativi alle tecniche di ripresa, che non devono comportare contatto fisico con il bene e l’uso di stativi o di esposizione a sorgenti luminose.
Stabilisce una liberalizzazione della divulgazione, con ogni mezzo, dunque anche telematica, delle stesse immagini, purché non possano essere ulteriormente riprodotte se non a bassa risoluzione.
Estende ai privati l’esenzione dai canoni per riproduzioni per finalità di valorizzazione, prima riservata ai soli soggetti pubblici.
La relazione illustrativa chiarisce come per le riproduzione e la loro pubblicazione senza fine di lucro non siano richieste autorizzazioni né concessioni; l’Amministrazione attua il controllo ex post del rispetto delle condizioni previste.

Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici
[…]
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;
b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.

Per il testo della relazione illustrativa del Decreto alla Commissione cultura della Camera clicca QUI

LEGGE 29 luglio 2014, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
Rispetto al testo del Decreto, l’articolo 12, comma 3, punto 1 viene modificato escludendo dalla libera riproduzione i beni archivistici e librari. Non viene invece modificato il punto 2 relativo alla divulgazione.
Il testo del comma 3 e 3 bis dell’articolo 108 del Codice dei Beni Culturali pertanto risulta ora in questa forma:

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

Allegato
All’art. 12 […] al comma 3:
– alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono soppresse;
– alla lettera b), capoverso 3-bis: l’alinea è sostituito dal seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;
– al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le parole: «a sorgenti luminose, ne’» sono inserite le seguenti: «,all’interno degli istituti della cultura,»;
– al numero 2), le parole: «dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

MIBACT – Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Circolare 5 agosto 2014, n. 22, Riproduzione beni culturali
Richiama l’attenzione sui commi 3 e 3 bis dell’art. 108 del Codice dei Beni culturali.

Per il testo della circolare clicca QUI

                                                                   ————————————————————

MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 108 IN SEGUITO ALL’”ART BONUS”

m

A) VERSIONE PRECEDENTE IL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83 (“ART BONUS”)
Articolo 108 (Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione)
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e’ dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

m
B) MODIFICHE PROPOSTE DAL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83 (“ART BONUS”), ENTRATO IN VIGORE IL 1 GIUGNO 2014.
Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici), comma 3 dispone:
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purche’ attuate senza scopo di lucro,neanche indiretto.»;
b) all’articolo 108, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attivita’, purche’ attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalita’ che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

Il testo normativo è pertanto modificato come segue:
Articolo 108 (Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione)
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche’ dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purche’ attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione é dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

m

C) TESTO DEFINITIVO REDATTO IN SEGUITO ALLA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83 (“ART BONUS”) IN LEGGE L. 29 LUGLIO 2014, N. 106 (PUBBLICATA IN G.U. 30/7/2014, N. 175)

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83, art. 12 comma 3:

alla lettera a), le parole: «, neanche indiretto.» sono soppresse;
alla lettera b), capoverso 3-bis l’alinea e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita’, svolte senza scopo di lucro, per finalita’ di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»; al numero 1), dopo le parole: «beni culturali» sono inserite le seguenti: «diversi dai beni bibliografici e archivistici» e dopo le parole: «a sorgenti luminose, ne’» sono inserite le seguenti: «, all’interno degli istituti della cultura,»; al numero 2), le parole: «dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo di lucro, neanche indiretto»;

Il testo normativo è pertanto modificato come segue:
Articolo 108 (Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione)
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e’ dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purche’ attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attivita’, purche’ attuate svolte senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita’ che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale a scopo di lucro, neanche indiretto.
4. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e’ dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e’ restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

 


 

DDL CONCORRENZA, art. 1, c. 171

Approvato dal Senato della Repubblica in data 2 agosto 2017, pubblicato in G.U. in data 15 agosto, in vigore dal 29 agosto:

171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla
riproduzione di beni culturali, all’articolo 108 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono
inserite le seguenti: «o eseguite»;
b) al comma 3-bis:
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse,
dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti
a restrizioni di consultabilita’ ai sensi del capo III del presente
titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono
soppresse.

Riformulazione Art. 108 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

 

Pubblicità