Daniele Manacorda: “FOTOGRAFARE” in “L’Italia agli Italiani. Ostruzioni per i beni culturali”, Bari 2014

Si chiede Daniele Manacorda: che cosa può avere di rivoluzionario un provvedimento che rende libere e gratuite le riproduzioni di beni culturali? Nulla. È assolutamente ovvio che i cittadini abbiano libero accesso alla riproduzione dei beni che costituiscono il LORO patrimonio culturale e sono custoditi in istituti culturali PUBBLICI.

Scarica l’intero testo del lemma ‘fotografare con un click sul seguente link:

FOTOGRAFARE da Manacorda L’Italia agli italiani 23-10

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Amedeo Tumicelli: la questione giuridica della riproduzione dei beni bibliografici ed archivistici

L’emendamento nell’analisi giuridica del dott. Amedeo Tumicelli e le perplessità relative ad una norma che limita la libera ricerca e i benefici che invece possono derivare dalla libertà d’uso del mezzo proprio di riproduzione in archivi e biblioteche.

Il testo completo si può visualizzare QUI:

Gian Antonio STELLA, La gabella (da abolire) che pesa sugli studiosi

 «Corriere della Sera», 5 novembre 2014
 stella
Che differenza c’è tra lo studio dei «Princìpi di scienza nuova» di Giambattista Vico e l’acquisto di una bottiglia di Chateau Margaux per una serata con gli amici? Nessuna, secondo lo Stato italiano: sono entrambi due sfizi. Vuoi toglierti il capriccio? Paga. Pare impossibile, infatti, ma a distanza di mesi non è stato ancora posto rimedio a una delle leggi più insensate votate negli ultimi tempi. Quella che vieta ai ricercatori, agli studenti, agli studiosi in genere di fotografare con il telefonino o con una macchina digitale i libri sui quali stanno lavorando per una tesi, un dottorato, una ricerca…
All’estero, come ha spiegato su Il Giornale dell’Arte Mirco Modolo, non è così: «A Londra e Parigi gli studiosi possono riprodurre i documenti con mezzi propri». Ovvio: ogni Paese ha tutto l’interesse di mettere a disposizione il proprio patrimonio bibliografico. Più cresce la classe dirigente che vuole capire, approfondire i temi, più cresce il Paese. Da noi no: il decreto ArtBonus ha liberalizzato le foto nei musei e nei siti archeologici per i turisti, ma si è rimangiato l’apertura, che era nel testo originario, alle libere riproduzioni per motivi di studio dell’intero universo dei beni culturali, a partire dalle biblioteche. Con quella apertura, riassume Modolo, «si poneva fine a un vero e proprio commercio delle riproduzioni sulle spalle dei ricercatori: prima dell’entrata in vigore del decreto alcuni istituti consentivano l’uso della propria fotocamera dietro pagamento di un canone (che poteva giungere sino ai 2 euro a scatto), altri negavano invece tassativamente il ricorso al mezzo proprio per garantire il massimo del profitto alle ditte private cui era concesso l’appalto del servizio di riproduzione in esclusiva». Due euro a scatto? Cento euro per una cinquantina di pagine? Non è un contributo spese: è una gabella. Così lenta, costosa, da costringere perfino qualche universitario a cambiare la tesi per le spese esorbitanti delle riproduzioni fotografiche. Fu salutato con gioia, il primo testo dell’ArtBonus. Macché: grazie a un emendamento galeotto, l’entusiasmo venne subito frustrato: libere foto per i turisti, libera gabella come prima per gli studiosi. Un suicidio: come possono le biblioteche pubbliche estorcere pedaggi a studenti, storici, studiosi? Non c’è scritto nella Costituzione, all’art. 9, che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»?

Andrea Brugnoli: le ragioni dell’emendamento che esclude i beni archivistici e bibliografici

In questo articolo apparso on line su ROARS vengono esposte ed analizzate criticamente le reali ragioni alla base dell’emendamento al decreto Art Bonus che esclude dalla libera riproduzione i beni archivistici e bibliografici. Andrea Brugnoli sottolinea nell’articolo che il testo dell’emedamento è stato dettato al Ministro Franceschini dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore, giustificandolo attraverso motivazioni che sono illustrate nel dettaglio dall’autore.

Per leggere l’intero articolo cliccare QUI

Mirco Modolo: l’Art Bonus e il sogno infranto delle libere riproduzioni di Beni Culturali

L'”Art Bonus” aveva inizialmente reso libera e gratuita la riproduzione di tutti i beni culturali per motivi di studio. Un emendamento approvato in sede di conversione del decreto in legge ha vanificato la portata innovativa della misura, con grave danno per la libera ricerca: a Londra (National Archives) e Parigi (Archives Nationales) gli studiosi possono riprodurre i documenti gratis con mezzi propri, in Italia, dopo l’illusione iniziale, è invece ancora fantascienza.

Si propone qui un’analisi critica dei motivi dell’emendamento e dei principi a sostegno della libera riproduzione delle fonti documentarie.

Clicca qui per leggere l’articolo pubblicato sul “Il Giornale dell’Arte” (settembre 2014):

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/9/120926.html

Fase 1: La RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Camera dei Deputati annuncia il senso della novità (31/05/2014)

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La relazione illustrativa della Camera dei Deputati accompagna il decreto “Art Bonus” presentato in Parlamento in data 31 maggio 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. La relazione chiarisce la volontà del legislatore di estendere la liberalizzazione a tutti i beni culturali con esonero dall’obbligo di autorizzazione preventiva e con l’unico vincolo di tutela che impone il ricorso a tecniche di riproduzione che non comportino un contatto diretto con il supporto materiale (no fotocopie o scansioni, sì a scatti a distanza con la fotocamera o smartphone). In particolare a proposito dell’art. 12 comma 3 si legge:

L’imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall’altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

L’introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione – con esonero anche dall’obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi).

Relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, […] i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.

Scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini – lucrativi o non lucrativi – cui è diretta l’attività svolta.

L’intero testo si può leggere nel sito web ufficiale della Camera dei Deputati:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780

Fase 3: EPILOGO. L’emendamento diventa LEGGE: per archivi e biblioteche si torna al regime precente (08/08/2014)

Un'immagine 'rubata' da una biblioteca romana: il messaggio è sufficientemente chiaro?
Un’immagine ‘rubata’ dalla sala consultazione manoscritti di una biblioteca romana.

Dalla Camera dei Deputati il decreto emendato passa al Senato e, in seguito al voto di fiducia, il 29 luglio l’Art Bonus diventa legge.

La circolare 22 dell’8 agosto 2014 della Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale sancisce ufficialmente il ritorno allo status quo ante in seguito alla conversione in legge del decreto “Art Bonus”, che con l’approvazione dell’emendamento ha escluso dalla libera riproduzione i beni bibliografici e archivistici: FINE dell’iter legislativo, ma anche INIZIO del nostro percorso.

… Il paradosso è che oggi è possibile fotografare LIBERAMENTE un codice di disegni al Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi o ad una qualsiasi collezione di stampe o disegni (che non è nè biblioteca nè archivio, ma istituzione museale), mentre è PROIBITO fotografare un codice simile depositato in una biblioteca o in un archivio, in quanto qualificato come bene archivistico o bibliografico.

La circolare è scaricabile da qui:  Lex 29.07.14 n. 106 (1) riproduzioni ultima

marciana

L’emendamento restrittivo nell’analisi di Giuliano Volpe, Presidente Consiglio Superiore BB.CC.volpe

L’intervento di Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio Superiore BB. CC. del Mibact, all’indomani dell’approvazione dell’emendamento limitativo:

http://www.giulianovolpe.it/it/14/Una_grave_limitazione_alla_libert%C3%A0_di_riproduzione_dei_beni_culturali/375/

 

Andrea Brugnoli: l’emendamento restrittivo. Cronaca di un fallimentoPhotographyisnotacrime31

Ecco il link all’articolo di A. Brugnoli che spiega nel dettaglio l’approvazione dell’emendamento che esclude i beni archivistici e bibliografici dalla libera (e democratica) riproduzione:

http://www.roars.it/online/sulla-riproduzione-dei-beni-culturali/