
La relazione illustrativa della Camera dei Deputati accompagna il decreto “Art Bonus” presentato in Parlamento in data 31 maggio 2014 ed entrato in vigore il giorno successivo. La relazione chiarisce la volontà del legislatore di estendere la liberalizzazione a tutti i beni culturali con esonero dall’obbligo di autorizzazione preventiva e con l’unico vincolo di tutela che impone il ricorso a tecniche di riproduzione che non comportino un contatto diretto con il supporto materiale (no fotocopie o scansioni, sì a scatti a distanza con la fotocamera o smartphone). In particolare a proposito dell’art. 12 comma 3 si legge:
L’imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi (e, in particolare, per finalità di studio o di creazione artistica o letteraria), appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura (articolo 9, primo comma, della Costituzione) e, dall’altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.
L’introduzione del nuovo comma 3-bis del medesimo articolo 108, che prevede la completa liberalizzazione – con esonero anche dall’obbligo di autorizzazione – di una serie di attività, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi).
Relativamente ai poteri di controllo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, […] i controlli saranno diretti, altresì, a riscontrare che la riproduzione sia finalizzata effettivamente a uno degli scopi previsti dalla norma e che non avvenga, invece, per finalità lucrative. Sotto questo diverso profilo, il potere di controllo ex post del Ministero sostituisce quindi, come detto, il potere di rilasciare le concessioni ex ante, previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice.
Scopo della nuova disposizione è, pertanto, quello di operare non già una riduzione degli introiti pubblici derivanti dalla riproduzione di beni culturali, bensì di operare una diversa distinzione tra soggetti onerati e non onerati dal canone, fondata non già sulla loro natura pubblica o privata, ma sui fini – lucrativi o non lucrativi – cui è diretta l’attività svolta.
L’intero testo si può leggere nel sito web ufficiale della Camera dei Deputati:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780
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